Sì. Bisogna però ricordare che né il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 né le modifiche successive forniscono informazioni chiare in merito alle modalità di trasferimento, nell’ambito di una stessa Scuola di Specializzazione, tra sedi diverse.
Nel 2016 è stato emanato parere dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica sui trasferimenti degli specializzandi, che attualmente costituisce il riferimento più aggiornato su questo argomento.
Nello specifico si specifica che il trasferimento dello specializzando ad una scuola di specializzazione della stessa tipologia:
- sia consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell’Ateneo di destinazione;
- sia consentito solo in presenza del nulla osta dell’Ateneo di partenza e dell’Ateneo di destinazione;
- sia consentito solo dopo il primo anno di corso;
- non sia consentito “in corso d’anno”, cioè durante la frequenza di un anno di corso;
- sia consentito solo in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando, in ogni caso verificatesi successivamente alla sottoscrizione del contratto.
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