L’articolo 40, comma 4, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell’anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico“.
Il termine “ferie” è dunque impreciso, e bisognerebbe utilizzare più correttamente “assenze per motivi personali“.
Queste hanno una durata massima di 30 giorni e devono essere autorizzate dal Direttore della Scuola.
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