Cosa prevede il contratto per quanto riguarda la malattia?
10 Maggio 2021 · Mario Lomele
Il contratto per quanto riguarda la malattia disciplina la sospensione della formazione oltre i quaranta giorni lavorativi consecutivi. Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 all’articolo 40, comma 3, afferma che “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni”.
I periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono dunque essere interamente recuperati.
Secondo quanto disposto dall’articolo 40, comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo.
Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.
Il contratto per quanto riguarda la malattia: cosa fare in pratica
Se ti ammali per un periodo che supera i quaranta giorni lavorativi consecutivi, la prima cosa da fare è informare tempestivamente la segreteria didattica e il Direttore della Scuola, allegando la certificazione medica: solo così il periodo di sospensione viene registrato correttamente e potrai pianificare insieme alla Scuola le modalità di recupero.
È utile sapere che durante l’assenza per malattia viene corrisposta solo la quota fissa del trattamento economico, mentre l’intero importo torna a essere corrisposto una volta ripreso (e recuperato) il periodo di formazione: un aspetto pratico da tenere presente soprattutto per assenze prolungate.
Il contratto per quanto riguarda la malattia va tenuto distinto da quanto prevede il contratto per le ferie, pensato invece per le assenze brevi per motivi personali, che seguono regole e limiti diversi.
Anche in questo caso, confrontarti con il tuo tutor e con la segreteria della Scuola fin dai primi giorni di assenza ti aiuta a capire come recuperare il periodo senza che questo comprometta il raggiungimento degli obiettivi formativi dell’anno di corso.
Ricorda che il periodo massimo di sospensione previsto per l’intero corso di specializzazione, non solo per un singolo episodio di malattia, è di 12 mesi complessivi: superata questa soglia la situazione va valutata caso per caso insieme alla Scuola, anche in relazione alla durata complessiva del tuo percorso formativo.
Per assenze di durata più contenuta, entro i quaranta giorni lavorativi consecutivi, il periodo di formazione non viene invece sospeso: informati comunque presso la tua Scuola sulle modalità pratiche di comunicazione della malattia, che possono prevedere tempistiche e documenti leggermente diversi da un ateneo all’altro.
Anche per la malattia, come per le ferie, la tempestività della comunicazione fa la differenza: avvisare subito la segreteria didattica e il proprio tutor, anche solo con una prima comunicazione informale in attesa del certificato definitivo, evita ritardi nella gestione amministrativa dell’assenza e nella successiva pianificazione del recupero.
Il contratto per quanto riguarda la malattia si applica allo stesso modo indipendentemente dall’anno di corso: che tu sia al primo o all’ultimo anno di specializzazione, i quaranta giorni lavorativi consecutivi restano la soglia di riferimento oltre la quale scatta la sospensione della formazione, e non c’è alcuna riduzione o eccezione legata all’anzianità nel percorso.
Se la malattia si protrae e temi di non riuscire a completare il percorso nei tempi previsti dal tuo ordinamento didattico, parlarne apertamente con il Direttore della Scuola resta comunque la scelta migliore: solo la Scuola può indicarti con precisione come si intreccia il periodo di recupero con la durata complessiva del tuo corso di specializzazione.
Vale infine la pena distinguere, ancora una volta, il contratto per quanto riguarda la malattia dalle assenze brevi per motivi personali: la malattia richiede certificazione medica e, oltre i quaranta giorni, comporta la sospensione e il successivo recupero della formazione, mentre le assenze personali seguono la procedura di autorizzazione preventiva che hai visto nell’articolo dedicato alle ferie.