Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 all’articolo 40, comma 3, afferma che “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni”.

I periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono dunque essere interamente recuperati.

Secondo quanto disposto dall’articolo 40, comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo.

Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.

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