L’articolo 40, comma 4, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell’anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico“.
Il termine “ferie” è dunque impreciso, e bisognerebbe utilizzare più correttamente “assenze per motivi personali“.
Queste hanno una durata massima di 30 giorni e devono essere autorizzate dal Direttore della Scuola.
Piano di Studio con AI
Sono disponibili programmi per esami di più materie, guidandoti attraverso i contenuti del corso e monitorando costantemente la tua preparazione all'esame.
Lezioni Online
Sono disponibili Lezioni di più materie che ti guideranno attraverso i contenuti del corso e miglioreranno costantemente la tua preparazione all'esame.