CONTEMPORANEA ISCRIZIONE ULTERIORI FAQ IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLA L. 33/2022 E DEL D.M. ATTUATIVO 930/2022
14 Gennaio 2023 · Mario Lomele
La contemporanea iscrizione a due corsi universitari è stata resa possibile dalla Legge 33/2022 e dal D.M. attuativo 930/2022: di seguito trovi le FAQ ufficiali che chiariscono i casi più frequenti per specializzandi, dottorandi e iscritti ai master.
1 – Contemporanea iscrizione – differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative:
ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, premesso che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all’offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare. Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Inoltre, si precisa che resta nell’autonomia delle Istituzioni – laddove opportuno – fare ricorso a ulteriori criteri (ad es. insegnamenti e/o syllabus di insegnamenti), al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative.
2 – Contemporanea iscrizione al corso di dottorato di ricerca e master:
atteso che la legge 33/2022 non disciplina la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.
3 – Contemporanea iscrizione corso di dottorato di ricerca o di master e scuola di specializzazione:
tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell’obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.
Contemporanea iscrizione: il quadro introdotto dalla Legge 33/2022
La Legge 33/2022 ha superato il divieto storico di iscriversi a due corsi universitari nello stesso periodo, aprendo alla possibilità di frequentare contemporaneamente due percorsi a determinate condizioni. Il D.M. 930/2022 ne definisce i criteri attuativi, tra cui la differenziazione dei corsi per almeno i due terzi delle attività formative e la verifica della compatibilità degli obblighi di frequenza.
Le FAQ riportate in questa pagina hanno lo scopo di chiarire come applicare tali criteri nei casi concreti più ricorrenti: il calcolo della differenziazione tra corsi, la contemporanea iscrizione a dottorato e master e quella tra dottorato o master e scuola di specializzazione. In tutti i casi è centrale il ruolo degli Organi collegiali competenti, chiamati a valutare la sostenibilità del doppio percorso.
Prima della Legge 33/2022, il divieto di doppia iscrizione era pressoché assoluto: la normativa universitaria italiana consentiva l’iscrizione a un solo corso di studio per volta. L’apertura introdotta dal legislatore risponde all’esigenza di consentire percorsi di formazione più flessibili, senza però eliminare i controlli sulla reale sostenibilità del doppio impegno da parte dello studente o del medico in formazione. La valutazione caso per caso resta quindi affidata agli Organi collegiali competenti, che verificano la compatibilità della contemporanea iscrizione con gli obblighi di frequenza di entrambi i percorsi.
Contemporanea iscrizione: dove approfondire
Prima di presentare domanda, verifica sempre i regolamenti del tuo Ateneo e le indicazioni della segreteria. Per orientarti sul percorso di specializzazione leggi anche le nostre FAQ su le rappresentanze degli specializzandi e su la frequenza fuori dalla rete formativa. Il testo della Legge 33/2022 è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale e le informazioni ufficiali sono pubblicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca.