Iscrizioni aperte al Corso Annuale SSM 2027 · Formula Prima Scelta: paghi solo se entriScopri di più

Concorso SSM

Lavorare durante la specializzazione: cosa è consentito

10 Maggio 2021 · Mario Lomele

È possibile svolgere altri tipi di attività lavorativa durante la specializzazione? - attività lavorativa specializzazione...

Ti stai chiedendo se è possibile lavorare durante la specializzazione, cioè svolgere un’altra attività lavorativa mentre frequenti la scuola? La legge pone dei limiti precisi, con alcune eccezioni specifiche che è importante conoscere prima di accettare un incarico esterno. In questa guida raccogliamo la normativa di riferimento, le attività consentite e quelle vietate, le regole sull’attività intramuraria e sulle guardie, le incompatibilità e la procedura corretta da seguire con la Scuola, senza dimenticare le deroghe introdotte negli anni dell’emergenza sanitaria.

Lavorare durante la specializzazione: cosa dice la legge

Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.“

Quindi non si possono svolgere attività lavorative di alcun tipo (anche non mediche) al di fuori della specializzazione. Il principio che sta dietro a questa norma è quello della formazione a tempo pieno: il contratto di formazione specialistica non è un rapporto di lavoro subordinato, ma prevede un impegno esclusivo dello specializzando nelle attività previste dal piano formativo, con un trattamento economico che serve proprio a rendere possibile questa dedizione esclusiva. Per capire come è composto questo trattamento puoi leggere quanto guadagna un medico specializzando.

Le uniche eccezioni consentite, per via delle modifiche introdotte dalla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e dal Decreto Legge n. 81 del 29 marzo 2004 convertito in Legge il 19 maggio 2004, sono:

  1. esercizio della libera professione intramuraria;
  2. guardia medica;
  3. sostituzione di medico di base;
  4. guardia turistica.

Fuori da questo elenco, ogni altra forma di lavoro resta incompatibile con il contratto di formazione. Vale la pena sottolinearlo perché sul punto circolano molte convinzioni errate: non è la natura “medica” o “non medica” dell’attività a fare la differenza, ma la sua inclusione o meno tra le deroghe previste dalla legge.

Le attività consentite allo specializzando, una per una

Libera professione intramuraria

L’attività intramuraria è quella svolta all’interno delle strutture della rete formativa, nell’ambito dell’organizzazione dell’azienda in cui lo specializzando è inserito. È l’unica forma di libera professione ammessa, perché resta sotto il controllo della struttura che ha la responsabilità della formazione e non sottrae lo specializzando al percorso. In concreto, la possibilità dipende dai regolamenti dell’azienda ospedaliera e dell’università: non tutte le sedi la attivano e, dove esiste, è comunque subordinata all’autorizzazione della Scuola e al rispetto dell’orario formativo.

Guardia medica (continuità assistenziale)

La guardia medica, oggi denominata servizio di continuità assistenziale, è la deroga più usata dagli specializzandi. Si tratta di turni notturni, prefestivi e festivi che coprono le fasce orarie in cui il medico di famiglia non è in servizio. L’incarico viene conferito dalle aziende sanitarie territoriali sulla base di graduatorie e disponibilità, e lo specializzando può accettarlo a condizione che i turni non si sovrappongano alle attività della Scuola e che l’impegno complessivo non comprometta la frequenza.

Sostituzione di medico di base

Lo specializzando può sostituire temporaneamente un medico di medicina generale assente per ferie, malattia o altri motivi. È un’attività a carattere occasionale e limitata nel tempo, che per la sua stessa natura non costituisce un rapporto convenzionale stabile con il servizio sanitario nazionale, e per questo rientra tra le eccezioni.

Guardia turistica

La guardia medica turistica è il servizio attivato nelle località di villeggiatura durante la stagione estiva per assistere i non residenti. Anche in questo caso si tratta di incarichi temporanei, tipicamente concentrati nei mesi estivi, compatibili con la formazione purché autorizzati e non in conflitto con le rotazioni previste.

Cosa non è consentito: le incompatibilità

Il divieto generale copre tutto ciò che non rientra nelle quattro eccezioni. Non è quindi consentito allo specializzando, per la durata del contratto di formazione a tempo pieno:

  • esercitare la libera professione al di fuori delle strutture della rete formativa, ad esempio in uno studio privato, in una clinica o in un poliambulatorio convenzionato;
  • instaurare rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con enti pubblici o privati, sanitari e non;
  • stipulare convenzioni o incarichi precari con il servizio sanitario nazionale al di fuori delle deroghe (guardia medica, sostituzione, guardia turistica);
  • svolgere attività lavorative non mediche, anche saltuarie, dal momento che la norma vieta “ogni rapporto convenzionale o precario” senza distinguere per tipologia;
  • cumulare il contratto di formazione con altre borse di studio o contratti di formazione incompatibili.

Le conseguenze di una violazione possono essere serie: la Scuola può contestare l’inadempimento degli obblighi formativi e, nei casi più gravi, arrivare alla risoluzione del contratto di formazione. A ciò si aggiungono i profili di responsabilità legati alla copertura assicurativa, che durante la specializzazione è garantita per le attività svolte all’interno della rete formativa e non copre quelle esterne non autorizzate.

Le condizioni da rispettare anche per le attività ammesse

In nessun caso l’attività lavorativa esterna deve rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi formativi dello specializzando. Questa è la clausola che governa tutte le deroghe: anche la guardia medica o la sostituzione, pur consentite, non possono ridurre la frequenza, la partecipazione alle attività didattiche e assistenziali o il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’ordinamento della Scuola.

Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività. La comunicazione preventiva non è una formalità: è ciò che consente al Direttore di verificare la compatibilità dell’incarico con il piano formativo individuale e di rilasciare, se previsto dal regolamento di ateneo, il nulla osta necessario.

Le deroghe temporanee: DL Calabria ed emergenza COVID-19

Da luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a seguito della conversione in legge del DL Calabria, i medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno del corso di specializzazione possono essere assunti dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica.

A seguito dell’emergenza COVID-19 e per tutto il perdurare dello stato di emergenza, i medici specializzandi iscritti all’ultimo e il penultimo anno del corso di specializzazione possono essere assunti dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuativa e coordinata (Co.Co.Co). Inoltre per tutti i medici specializzandi, a prescindere dal loro anno di corso, è compatibile l’attività nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

Queste misure hanno rappresentato un’apertura importante rispetto al principio dell’esclusività, ma vanno lette per quello che sono: strumenti straordinari, legati a una finestra temporale precisa e a specifiche esigenze del servizio sanitario. Prima di fare affidamento su una di queste possibilità è indispensabile verificare se sia ancora in vigore, se sia stata prorogata o modificata e con quali condizioni, perché la disciplina è cambiata più volte in pochi anni. La regola generale, al di fuori delle proroghe, resta quella del D.Lgs. 368/1999 con le quattro eccezioni sopra elencate.

Come muoverti se ti viene proposto un incarico esterno

Se ti viene proposta un’attività compatibile con la specializzazione (ad esempio guardia medica o sostituzione di medico di base), comunicalo per iscritto al Direttore della Scuola prima di iniziare, e verifica che l’orario non entri in conflitto con le rotazioni previste dal tuo piano formativo individuale nella rete formativa.

Documenta sempre l’attività autorizzata anche nel libretto diario, così da avere traccia ufficiale che l’incarico esterno non ha interferito con gli obblighi formativi previsti dalla tua Scuola.

In caso di dubbio su un’opportunità specifica, il consiglio migliore resta chiedere un parere scritto al Direttore della Scuola prima di accettare: una comunicazione preventiva chiara ti tutela sia rispetto al percorso formativo sia rispetto a eventuali contestazioni successive.

Alcuni accorgimenti pratici aiutano a evitare problemi. Conserva copia della comunicazione inviata e dell’eventuale autorizzazione ricevuta. Controlla il regolamento della tua Scuola e dell’ateneo, perché molte sedi hanno moduli e procedure specifiche per la richiesta di nulla osta. Verifica con l’azienda che conferisce l’incarico quali coperture assicurative sono previste per l’attività esterna. E ricorda che le rotazioni della rete formativa possono cambiare nel corso dell’anno: un turno di guardia compatibile a gennaio potrebbe non esserlo più quando passi in un reparto con orari diversi.

Lavorare durante la specializzazione: le domande più frequenti

Posso fare turni in una struttura privata? No, salvo che si tratti di attività intramuraria all’interno della rete formativa e regolarmente autorizzata. La libera professione esterna è espressamente vietata dal D.Lgs. 368/1999.

Posso fare guardie mediche in un’altra regione? La guardia medica è tra le attività consentite; la sede geografica in sé non è vietata, ma l’incarico deve essere comunicato al Direttore e deve essere concretamente compatibile con la frequenza delle attività formative, il che nella pratica limita molto le possibilità.

Un lavoro non medico, ad esempio part-time serale, è consentito? No. La norma vieta ogni rapporto convenzionale o precario, senza distinzione tra attività sanitarie e non sanitarie.

Che cosa succede se non comunico un’attività consentita? Anche un’attività di per sé ammessa, se non comunicata preventivamente, espone lo specializzando a contestazioni disciplinari da parte della Scuola, perché viola l’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.

Conviene lavorare durante la specializzazione? Dipende dall’anno di corso, dal carico della Scuola e dalle proprie condizioni. Le guardie e le sostituzioni sono per molti un’utile integrazione economica e un’esperienza di medicina territoriale, ma non devono mai diventare un’attività che sottrae tempo allo studio e alla formazione: la specializzazione dura pochi anni e ciò che si impara in quel periodo determina la qualità del proprio futuro professionale.

Altri approfondimenti per il medico in formazione

Se ti interessano anche le tutele previste in caso di maternità durante il percorso, leggi il nostro articolo su cosa prevede il contratto per la maternità. Per capire come organizzare la rete di strutture in cui ruoterai, approfondisci anche l’articolo sulla rete formativa.

Per il testo integrale e sempre aggiornato della normativa sul lavoro autonomo e sulle incompatibilità dei medici in formazione, puoi consultare il sito ufficiale della FNOMCeO e le pagine dell’ateneo in cui è attivata la tua Scuola. Se invece devi ancora affrontare il concorso, ti consigliamo le guide su come entrare in specializzazione, sulle scuole di specializzazione in medicina e su quanti anni dura la specializzazione in medicina, oltre alle simulazioni commentate e alle lezioni online della Piattaforma Accademia.

In sintesi

Lavorare durante la specializzazione è, come regola generale, vietato dal D.Lgs. 368/1999, che impone la formazione a tempo pieno e inibisce la libera professione esterna e ogni rapporto convenzionale o precario con enti pubblici e privati. Le uniche eccezioni, introdotte dalla Legge 448/2001 e dal DL 81/2004, sono la libera professione intramuraria, la guardia medica, la sostituzione del medico di base e la guardia turistica. Anche queste attività devono essere comunicate preventivamente al Direttore della Scuola e non devono mai pregiudicare gli obblighi formativi. Le deroghe del DL Calabria e dell’emergenza COVID-19 hanno aperto agli specializzandi degli ultimi anni contratti a tempo determinato e di collaborazione con le aziende sanitarie, ma sono misure legate a finestre temporali precise che vanno sempre verificate. La strada più sicura resta una comunicazione scritta, un’autorizzazione documentata e un’attenta verifica di compatibilità con le rotazioni del proprio piano formativo.


Articolo a cura della redazione di Test Ammissione, che dal 2016 prepara medici al Concorso Nazionale SSM con manuali, simulazioni commentate e lezioni online.

← Torna a tutte le notizie

Scrivici su WhatsApp