Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.”
Quindi non si possono svolgere attività lavorative di alcun tipo (anche non mediche) al di fuori della specializzazione.
Le uniche eccezioni consentite, per via delle modifiche introdotte dalla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e dal Decreto Legge n. 81 del 29 marzo 2004 convertito in Legge il 19 maggio 2004, sono:
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In nessun caso l’attività lavorativa esterna deve rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi formativi dello specializzando.
Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.
Da luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a seguito della conversione in legge del DL Calabria, i medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno del corso di specializzazione possono essere assunti dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica.
A seguito dell’emergenza COVID-19 e per tutto il perdurare dello stato di emergenza, i medici specializzandi iscritti all’ultimo e il penultimo anno del corso di specializzazione possono essere assunti dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuativa e coordinata (Co.Co.Co). Inoltre per tutti i medici specializzandi, a prescindere dal loro anno di corso, è compatibile l’attività nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).
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