No. Diversi atenei computano all’interno dei 30 giorni annui di assenza per motivi personali definiti dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 anche gli eventuali impedimenti temporanei inferiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi dovuti ad una delle cause indicate all’articolo 40, comma 3, dello stesso decreto, cioè servizio militare, gravidanza e malattia.

Per confutare interpretazioni ambigue ed erronee, il 6 febbraio 2019 è stata diffusa una nota del MIUR in cui “si esprime l’avviso che gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrino tra le assenze per motivi personali di cui al richiamato comma 4 dell’art.40, in quanto gli stessi, debitamente certificati, sono da ritenersi giustificati ex se in applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.

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