Posso svolgere periodi di frequenza in strutture al di fuori della rete formativa?
Definizione
L'articolo 40 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999 consente la formazione specialistica di medici anche in strutture sanitarie estere, in collaborazione con università straniere, seguendo il programma formativo individuale e previo consenso del consiglio della scuola. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 riconosce l'attività pratica svolta all'estero, purché documentata e correlata alla specializzazione. È necessaria l'autorizzazione preventiva del Consiglio della Scuola.
Sì. L’articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 dispone che “nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dallo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”.
Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 “ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l’attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all’estero o nell’ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.”
È quindi possibile svolgere la propria attività al di fuori della rete formativa, in Italia e all’estero, se preventivamente autorizzati dal Consiglio della Scuola.
- L'articolo 40 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999 consente la formazione specialistica in strutture sanitarie estere.
- La formazione deve essere conforme al programma formativo personale del medico.
- È necessaria l'indicazione del consiglio della scuola per svolgere la formazione all'estero.
- L'attività all'estero deve rispettare quanto previsto dall'articolo 12 del DPR n. 162 del 1982.
- Il DPR n. 162 del 1982 riconosce l'attività svolta in strutture socio-sanitarie estere come utile per la specializzazione.
- L'attività formativa all'estero deve essere documentata in maniera idonea.
- La cooperazione con strutture estere è prevista anche dalla legge n. 38 del 1979.
- È possibile svolgere attività fuori dalla rete formativa in Italia e all'estero.
- L'autorizzazione preventiva del Consiglio della Scuola è necessaria per l'attività fuori dalla rete formativa.
- La normativa promuove la collaborazione didattico-scientifica tra università italiane e straniere.