Posso chiedere il trasferimento verso un’altra Scuola?
Definizione
Il Decreto Legislativo n. 368 del 1999 e successive modifiche non chiariscono le modalità di trasferimento tra sedi di una Scuola di Specializzazione. Dal 2016, il parere dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica è il riferimento attuale. I trasferimenti sono possibili solo se: rispettano la capacità ricettiva della nuova sede, ricevono il nulla osta da entrambe le università, avvengono dopo il primo anno di corso, non durante l’anno accademico, e sono motivati da ragioni di salute o personali documentate.
Sì. Bisogna però ricordare che né il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 né le modifiche successive forniscono informazioni chiare in merito alle modalità di trasferimento, nell’ambito di una stessa Scuola di Specializzazione, tra sedi diverse.
Nel 2016 è stato emanato parere dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica sui trasferimenti degli specializzandi, che attualmente costituisce il riferimento più aggiornato su questo argomento.
Nello specifico si specifica che il trasferimento dello specializzando ad una scuola di specializzazione della stessa tipologia:
- sia consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell’Ateneo di destinazione;
- sia consentito solo in presenza del nulla osta dell’Ateneo di partenza e dell’Ateneo di destinazione;
- sia consentito solo dopo il primo anno di corso;
- non sia consentito “in corso d’anno”, cioè durante la frequenza di un anno di corso;
- sia consentito solo in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando, in ogni caso verificatesi successivamente alla sottoscrizione del contratto.
- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e le sue modifiche non forniscono indicazioni chiare sui trasferimenti tra sedi diverse della stessa Scuola di Specializzazione.
- Nel 2016 è stato emesso un parere dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica sui trasferimenti degli specializzandi.
- Questo parere è attualmente il riferimento più aggiornato sui trasferimenti degli specializzandi.
- Il trasferimento è consentito previa verifica della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell’Ateneo di destinazione.
- È necessario ottenere il nulla osta sia dall’Ateneo di partenza che da quello di destinazione.
- Il trasferimento è consentito solo dopo il primo anno di corso.
- Non è consentito il trasferimento "in corso d'anno", ossia durante la frequenza di un anno di corso.
- Il trasferimento è consentito solo per documentati motivi di salute o personali.
- Questi motivi devono essersi verificati dopo la sottoscrizione del contratto.
- Il parere del 2016 rappresenta il principale riferimento normativo per i trasferimenti degli specializzandi.