Fattura: è un documento fiscale con il quale il titolare di partita IVA dichiara di aver percepito una somma di denaro come onorario per la sua prestazione professionale da altri soggetti titolari di partita IVA (società, aziende, enti, cliniche, laboratori, studi, etc.).
Ricevuta: documento fiscale con il quale una persona non titolare di partita IVA dichiara di aver ricevuto una somma di denaro da un’altra persona (o ente, società, clinica). La ricevuta non ha requisiti stabiliti per legge (ma a senso deve riportare data, nomi, cifre, ecc.).
Ritenuta d’acconto (R.A.): è una somma di denaro che il datore di lavoro è obbligato a versare allo Stato come ‘sostituto d’imposta’ del lavoratore non titolare di partita IVA. La R.A. viene calcolata come il 20% del compenso totale pattuito. La R.A. rappresenta un anticipo sulle imposte sul reddito che il lavoratore dovrà pagare allo Stato per l’anno in corso (per questo si dice che il datore di lavoro funge da sostituto d’imposta). Il datore di lavoro alla fine dell’anno (in realtà nei primi mesi del successivo) rilascia al lavoratore un certificato dei versamenti delle R.A. effettuati durante tutto l’anno.
Lavoro occasionale: può essere svolto da soggetti non titolari di partita IVA; è di due tipi individuati dalla legge:
- lavoro occasionale puro, ovvero una prestazione unica o comunque straordinaria (l’occasionalità deve essere considerata tale in questo caso), priva di qualsiasi risvolto di continuità e coordinazione presso il datore di lavoro, per la quale non è previsto nessun limite economico;
- collaborazione occasionale, per la quale esiste in questo caso un coordinamento con il committente; questo tipo di collaborazione è però normata (legge Biagi) in modo tale che, superato il limite di 3.000 euro oppure il numero di 30 giorni lavorativi all’anno, scatti per il committente l’obbligo di contribuzione previdenziale (trattenuta dalla paga ovviamente) e di apertura della partita IVA (perché non è più un lavoratore occasionale ma un vero e proprio libero professionista).
I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Infatti il comma 3 dell’art. 61 della legge Biagi afferma “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali […]”.
Pertanto non è possibile effettuare alcuna attività medica ricevendo compenso come prestazione occasionale.
La mancata osservanza di tale disposizione può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.