Nella mia Scuola i giorni di malattia vengono conteggiati tra quelli di permesso personale. È legittimo?

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Test Ammissione
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Definizione

(by Test Ammissione)

Alcuni atenei considerano gli impedimenti temporanei inferiori a 40 giorni tra le assenze per motivi personali previste dal Decreto Legislativo n. 368/1999. Tuttavia, una nota del MIUR del 6 febbraio 2019 chiarisce che tali impedimenti, se certificati, non vanno inclusi in queste assenze, poiché sono giustificati di per sé secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.


No. Diversi atenei computano all’interno dei 30 giorni annui di assenza per motivi personali definiti dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 anche gli eventuali impedimenti temporanei inferiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi dovuti ad una delle cause indicate all’articolo 40, comma 3, dello stesso decreto, cioè servizio militare, gravidanza e malattia.

Per confutare interpretazioni ambigue ed erronee, il 6 febbraio 2019 è stata diffusa una nota del MIUR in cui “si esprime l’avviso che gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrino tra le assenze per motivi personali di cui al richiamato comma 4 dell’art.40, in quanto gli stessi, debitamente certificati, sono da ritenersi giustificati ex se in applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.

Key Points

  • Alcuni atenei conteggiano nel limite di 30 giorni annui di assenza anche gli impedimenti temporanei inferiori a 40 giorni lavorativi consecutivi.
  • Gli impedimenti temporanei considerati includono servizio militare, gravidanza e malattia.
  • Il 6 febbraio 2019, il MIUR ha diffuso una nota per chiarire queste interpretazioni.
  • La nota del MIUR afferma che gli impedimenti temporanei inferiori a 40 giorni non dovrebbero essere conteggiati come assenze per motivi personali.
  • Questi impedimenti, se debitamente certificati, sono considerati giustificati secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.
  • La nota mira a confutare interpretazioni ambigue ed erronee del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999.
  • L'articolo 40, comma 3 del decreto è centrale nella questione delle assenze giustificate.
  • La posizione del MIUR è che le assenze per servizio militare, gravidanza e malattia sono giustificabili di per sé.