È possibile svolgere altri tipi di attività lavorativa durante la specializzazione?

Editors:
Test Ammissione
All Editors & Disclosures

TOPICS

Definizione

(by Test Ammissione)

Il Decreto Legislativo n. 368 del 1999 vieta ai medici in formazione di svolgere attività libero-professionali esterne, tranne eccezioni come libera professione intramuraria e guardia medica. Dal 2019, i medici specializzandi degli ultimi anni possono lavorare part-time per aziende sanitarie. Durante l'emergenza COVID-19, è permesso loro avere contratti autonomi, inclusa l'attività nelle USCA. Queste attività devono essere comunicate e non interferire con la formazione.


Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.”

Quindi non si possono svolgere attività lavorative di alcun tipo (anche non mediche) al di fuori della specializzazione.

Le uniche eccezioni consentite, per via delle modifiche introdotte dalla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e dal Decreto Legge n. 81 del 29 marzo 2004 convertito in Legge il 19 maggio 2004, sono:

  1. esercizio della libera professione intramuraria;
  2. guardia medica;
  3. sostituzione di medico di base;
  4. guardia turistica.

APP per il concorso SSM - Simulazioni Gratuite


Scarica l'APP per il concorso SSM e MMG riceverai un Alert appena sarà disponibile il bando di concorso.

Per effettuare Simulazioni gratuite con ECG, EGA, RX, TC, RM scarica la seguente APP:

Per ricevere tutte le notizie in tempo reale ecco i gruppi con aggiornamento in tempo reale:

Attività Lavorativa esterna


In nessun caso l’attività lavorativa esterna deve rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi formativi dello specializzando.

Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.

Da luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a seguito della conversione in legge del DL Calabria, i medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno del corso di specializzazione possono essere assunti dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica.

A seguito dell’emergenza COVID-19 e per tutto il perdurare dello stato di emergenza, i medici specializzandi iscritti all’ultimo e il penultimo anno del corso di specializzazione possono essere assunti dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuativa e coordinata (Co.Co.Co). Inoltre per tutti i medici specializzandi, a prescindere dal loro anno di corso, è compatibile l’attività nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

Key Points

  • Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 vieta ai medici in formazione l'esercizio di attività libero-professionale esterne durante la formazione.
  • Sono vietate attività lavorative di qualsiasi tipo, anche non mediche, al di fuori della specializzazione.
  • Le eccezioni consentite includono: libera professione intramuraria, guardia medica, sostituzione di medico di base e guardia turistica.
  • L'attività lavorativa esterna non deve pregiudicare gli obblighi formativi dello specializzando.
  • Il medico in formazione deve comunicare preventivamente al Direttore della Scuola lo svolgimento di attività lavorative esterne.
  • Dal luglio 2019 al 31 dicembre 2021, i medici specializzandi degli ultimi anni possono essere assunti con contratto subordinato a tempo determinato e parziale.
  • Durante l'emergenza COVID-19, i medici specializzandi degli ultimi anni possono essere assunti con contratto autonomo, anche Co.Co.Co.
  • L'attività nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) è compatibile per tutti i medici specializzandi, indipendentemente dall'anno di corso.