Cosa prevede il contratto per quanto riguarda le ferie?
Definizione
L'articolo 40, comma 4, del Decreto Legislativo n. 368 del 1999 stabilisce che le assenze per motivi personali, se autorizzate e non superiori a 30 giorni nell'anno accademico, non interrompono la formazione né richiedono recupero, purché non compromettano gli obiettivi formativi. Non vi è sospensione del trattamento economico. Il termine corretto è "assenze per motivi personali", non "ferie", e devono essere autorizzate dal Direttore della Scuola.
L’articolo 40, comma 4, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell’anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico“.
Il termine “ferie” è dunque impreciso, e bisognerebbe utilizzare più correttamente “assenze per motivi personali“.
Queste hanno una durata massima di 30 giorni e devono essere autorizzate dal Direttore della Scuola.
- Le assenze per motivi personali non interrompono la formazione.
- Le assenze per motivi personali non devono essere recuperate.
- Le assenze devono essere preventivamente autorizzate.
- Le assenze non devono superare i 30 giorni complessivi nell'anno accademico.
- Le assenze non devono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi formativi.
- Non c'è sospensione del trattamento economico per queste assenze.
- Il termine corretto da usare è "assenze per motivi personali" anziché "ferie".
- Le assenze devono essere autorizzate dal Direttore della Scuola.