CONTEMPORANEA ISCRIZIONE ULTERIORI FAQ IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLA L. 33/2022 E DEL D.M. ATTUATIVO 930/2022

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Test Ammissione
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Definizione

(by Test Ammissione)

L'articolo discute la differenziazione di almeno due terzi delle attività formative nei corsi di studio, basandosi su caratteristiche oggettive e CFU/CFA dei settori disciplinari. La struttura didattica competente calcola la differenziazione, considerando SSD/SAD obbligatori. Per iscrizioni simultanee a dottorato e master, la legge 33/2022 non fornisce direttive, quindi la decisione spetta agli Organi collegiali. Similmente, per dottorato o master con scuole di specializzazione, gli Organi valutano la compatibilità.

1 - Contemporanea iscrizione - differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative:

ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, premesso che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare. Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Inoltre, si precisa che resta nell'autonomia delle Istituzioni - laddove opportuno - fare ricorso a ulteriori criteri (ad es. insegnamenti e/o syllabus di insegnamenti), al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative.

2 - Contemporanea iscrizione al corso di dottorato di ricerca e master:

atteso che la legge 33/2022 non disciplina la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

3 - Contemporanea iscrizione corso di dottorato di ricerca o di master e scuola di specializzazione:

tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Key Points

  • Calcolo della differenziazione delle attività formative basato sui SSD/SAD e CFU/CFA.
  • Utilizzo dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per settore disciplinare nel calcolo.
  • Calcolo riferito al corso di studio di durata inferiore in caso di differente durata tra corsi.
  • Autonomia delle Istituzioni nell'utilizzo di criteri aggiuntivi per il calcolo della differenziazione.
  • Assenza di disciplina per contemporanea iscrizione a dottorato e master nella legge 33/2022.
  • Valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione demandata agli Organi collegiali.
  • Compatibilità tra obbligo di frequenza e acquisizione di competenze valutata dagli Organi collegiali.
  • Applicazione della Legge 33/2022 e D.M. 930/2022 per corsi di dottorato e scuole di specializzazione.
  • Organi collegiali responsabili della verifica delle condizioni per raggiungere obiettivi formativi.
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  • Differenziazione delle attività formative come criterio per iscrizione contemporanea a più corsi.