Come definito dall’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 “ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio di Scuola sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non essere superiore a 3 e varia secondo le
caratteristiche delle diverse specializzazioni.”
I tutor rappresentano quindi il personale incaricato della formazione dello specializzando.
Nell’allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 si specifica che “i tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio. Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie non incluse nella rete formativa devono essere approvate apposite motivate convenzioni in deroga e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme.”