Cosa prevede il contratto per quanto riguarda la maternità?

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Definizione

(by Test Ammissione)

Il Decreto Legislativo n. 368 del 1999 stabilisce che impedimenti temporanei come servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione senza ridurne la durata. Le specializzande hanno diritto alle tutele di maternità, incluso un congedo obbligatorio di 5 mesi e facoltativo di 6 mesi. Possono scegliere come distribuire il congedo, purché certificato. La legge 145/2018 permette di posticipare il congedo a dopo il parto con certificazione medica. Il periodo di formazione e le assenze devono essere recuperati. Durante le assenze, viene corrisposta solo la quota fissa del trattamento economico.


Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 all’articolo 40, comma 3, afferma che “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull’adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.

Questo significa che anche le specializzande godono delle tutele per la maternità previste per tutte le lavoratrici, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modificazioni. Sono pertanto sono previsti:

  1. il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi;
  2. il congedo parentale facoltativo di 6 mesi;
  3. riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento, fino al compimento dell’anno di età del nascituro.

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità prevista al punto 1 (di regola 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto), le specializzande in gravidanza hanno la facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta e i 4 mesi successivi al parto previa certificazione dello specialista del Servizio Sanitario Nazionale che attesti che ciò non arreca danno né alla gestante né al nascituro.

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 all’articolo 1, comma  485, amplia tale facoltà dando la possibilità di poter protrarre il periodo di formazione per tutti i mesi della gravidanza e di astenervisi esclusivamente dopo il parto entro i 5 mesi  successivi allo stesso, a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porta pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.

Naturalmente il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati. Per il recupero del periodo di allattamento si dovrà considerare 1/3 del numero totale dei giorni.

Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo.

Key Points

  • Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 prevede la sospensione del periodo di formazione per impedimenti temporanei superiori a 40 giorni lavorativi consecutivi.
  • Le specializzande godono delle tutele per la maternità previste per tutte le lavoratrici, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
  • Sono previsti il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi e il congedo parentale facoltativo di 6 mesi.
  • È prevista una riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento fino al compimento dell’anno di età del nascituro.
  • Le specializzande possono scegliere di astenersi il mese precedente e i 4 mesi successivi al parto con certificazione medica.
  • La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 permette di protrarre il periodo di formazione e astenersi solo dopo il parto per 5 mesi.
  • I periodi di sospensione devono essere interamente recuperati e il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge.
  • Per il recupero del periodo di allattamento si considera 1/3 del numero totale dei giorni.
  • Durante i periodi di assenza viene corrisposta solo la quota fissa del trattamento economico.
  • Nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo del trattamento economico.