Cosa prevede il contratto per quanto riguarda la malattia?
Definizione
Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 stabilisce all'articolo 40 che gli impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi, come servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione senza ridurne la durata complessiva. Durante le assenze, viene corrisposta solo la quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero si percepisce l'intero importo. La sospensione massima consentita durante la specializzazione è di 12 mesi.
Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 all’articolo 40, comma 3, afferma che “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni”.
I periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono dunque essere interamente recuperati.
Secondo quanto disposto dall’articolo 40, comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo.
Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.
- Gli impedimenti temporanei superiori a 40 giorni lavorativi consecutivi sospendono il periodo di formazione.
- Le sospensioni possono essere causate da servizio militare, gravidanza o malattia.
- L'intera durata del periodo di formazione non viene ridotta a causa delle sospensioni.
- I periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni devono essere completamente recuperati.
- Durante le assenze, viene corrisposta solo la quota fissa del trattamento economico.
- Nei periodi di recupero, viene corrisposto l'intero importo del trattamento economico.
- Il periodo massimo di sospensione durante il corso di specializzazione è di 12 mesi.